INFORMAZIONI SULL'AUTOCERTIFICAZIONE

Molto probabilmente gran parte dei cittadini italiani non conosce l'esistenza di una legge che permette loro di fare meno code agli sportelli comunali per le richieste di certificati.

Si tratta della legge n. 15, che comprende norme sull'autocertificazione, varata nell'ormai lontano 1968 e di fatto inapplicata, per tanti anni, da gran parte della Pubblica Amministrazione ed attualmente modificata dalla L. n. 127 del 15/05/97 .

Ma di che diritto si tratta?

Quali sono le autocertificazioni che si possono effettuare?

Quando è possibile utilizzare una dichiarazione "temporaneamente" sostitutiva?

In quali altri casi sono ammesse dalla legge le dichiarazioni?

In quali casi l'autocertificazione non e' utilizzabile?

Cosa fare se allo sportello l'impiegato si rifiuta di accettare l'autocertificazione?

Le dichiarazioni vanno sempre in bollo?

 

Ma di che diritto si tratta?

Questo istituto consente al cittadino di autocertificare presso gli uffici della Pubblica Amministrazione, la propria condizione, i propri requisiti o fatti di sua diretta conoscenza, evitando così un inutile "passaggio" all'Anagrafe del Comune.

Per meglio illustrare le opportunità offerte da questo diritto facciamo ricorso all'esempio di un cittadino che voglia iscriversi alle liste dell'Ufficio di Collocamento e che debba pertanto presentare il LIBRETTO DI LAVORO e lo STATO DI FAMIGLIA.

Il cittadino già in possesso del libretto di lavoro può evitare di recarsi all'Anagrafe per richiedere lo stato di famiglia, in quanto può dichiarare direttamente all'Ufficio di Collocamento (sotto la sua personale responsabilità), la sua situazione famigliare.

 

 

Quali sono le autocertificazioni che si possono effettuare?

 

Ai sensi dell' art.2 della legge 4.1.1968 e' permesso, in sostituzione delle normali certificazioni, che il cittadino dichiari e quindi certifichi sotto la propria responsabilita':

 

Al fine di favorire l'accesso a questo diritto l'Amministrazione rende disponibile un modello tipo per l'autocertificazione di ciascuna delle dichiarazioni consentite dalla legge.
E' possibile prelevare e stampare copia della autocertificazione che andrà compilata ,inserendo i dati personali ed il tipo do autocertificazione, e presentata all'Ufficio interessato.

Certificato generale
CARICA CERTIFICATO

Tali dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere prodotte anche in modo cumulativo:

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (cumulativa)
CARICA CERTIFICATO COMULATIVO

Si ricorda che tali dichiarazioni non sono più soggette ad autenticazioni.

L'art.4 della legge 4.1.1968 permette inoltre all'interessato di dichiarare, al Funzionario competente, situazioni, fatti e qualità personali di sua diretta conoscenza. E' il caso tipico della:

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
  

E' bene ricordare che

  • ci si può avvalere dell'autocertificazione :
    • nel rapporto con le Amministrazioni dello Stato (siano esse centrali che periferiche), con le Regioni, le Provincie, i Comuni, gli altri Enti pubblici (compresi quelli economici) e con imprese che gestiscono servizi pubblici (es. ENEL, ITALGAS, INPS,....).
  • l'autocertificazione non è invece consentita:
    • per presentare atti e documenti all'autorità giudiziaria,
    • nei rapporti con e tra privati.

 

 

Quando è possibile utilizzare una dichiarazione "temporaneamente" sostitutiva? (Art.3)

È quella riferita a situazioni, fatti o qualità personali che si possono dichiarare "temporaneamente", sulla base di richieste e indicazioni specifiche dell'Ente richiedente dinnanzi al Funzionario competente, in attesa cioè di presentare l'apposita documentazione.

Sono ammesse tra l'altro nei "concorsi pubblici".

Ricorriamo di nuovo ad un esempio:

Il Comune bandisce un concorso per un "impiegato".

Nella domanda di partecipazione il concorrente deve dichiarare:

Senza dover contestualmente presentare la relativa documentazione.
Tutti coloro che partecipano al concorso, inoltre, possono avvalersi del diritto di autocertificare i "titoli" che, se previsto dal bando, danno diritto ad un particolare punteggio, con una dichiarazione che, appunto, sostituisce temporaneamente la documentazione.

Ma perché temporaneamente?

Perché l'interessato dovra' produrre i relativi documenti quando l'Amministrazione li richiedera' prima di emettere il provvedimento a lui favorevole. Ad esempio solo nel caso in cui egli abbia vinto il concorso o, con riferimento ai "titoli", nel caso in cui abbia superato le prove d'esame.

 

In quali altri casi sono ammesse dalla legge le dichiarazioni?

A titolo di esempio si possono citare le seguenti situazioni nelle quali la legge consente le dichiarazioni sostitutive:

 

In quali casi l'autocertificazione non è utilizzabile?

Non sono ammesse per gli stati di servizio ed i fogli matricolari militari, nonche' per gli estratti di nascita e di stato civile, nei casi in cui, secondo precise norme, occorra accertare l'esistenza di eventuali annotazioni.

 

Cosa fare se allo sportello l'impiegato si rifiuta di accettare l'autocertificazione?

Dopo aver chiesto ed ottenuto le generalità e la qualifica dell'impiegato, il cittadino può chiedere allo stesso e per iscritto il motivo del rifiuto. Contestualmente segnalerà quanto accaduto al Dirigente dell'Ente.

L'addetto allo sportello va incontro alle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale per "omissioni" o rifiuto d'atti d'ufficio, nel caso in cui il rifiuto NON SIA MOTIVATO E LA MOTIVAZIONE non venga fornita entro 30 giorni dalla richiesta.

MA SEVERE SANZIONI SONO PREVISTE
ANCHE PER CHI DICHIARA IL FALSO

La Legge (Art.26) prevede severe sanzioni penali (anche la reclusione) per chi dichiara il falso, in quanto errate autocertificazioni possono causare gravi danni o abusi.

Le dichiarazioni vanno sempre in bollo?

Si, tutti i certificati da produrre alla Pubblica Amministrazione di norma vanno redatti in bollo.

Fanno eccezione i casi espressamente previsti dalla legge ed in particolare quelli elencati dal D.P.R. n.649 del 26/10/72 all'allegato Tabella B e da altre leggi speciali.

In particolare sono esenti da bollo le dichiarazioni riguardanti:

  • Concorsi
  • Assicurazioni sociali/obbligatorie
  • Iscrizioni scolastiche
  • Denuncia di successione
  • Richiesta attribuzione Codice Fiscale
  • Istanze di rimborso in materia tributaria
  • Mutui agevolati
  • Problematiche connesse con il lavoro
    • Rilascio libretto di lavoro
    • Iscrizione liste di collocamento, ecc.


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